La legge 104/92 regolamenta i permessi che consistono nella possibilità di un lavoratore, che ha un familiare affetto da disabilità, di fruire di permessi retribuiti destinati specificatamente all’assistenza e cura del disabile. La norma, i base alle ultime modifiche, stabilisce che i diritti della Legge 104 spettano anche ai conviventi del disabile.
Nel testo della legge n. 104 del 5 maggio 1992, articolo 33 comma 3, si legge che i permessi da lavoro retribuiti possono essere concessi al lavoratore familiare di soggetto con disabilità soltanto a specifiche condizioni, ovvero “a condizione che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”.
Gli abusi si verificano quando, durante le ore di assenza dal lavoro con permessi richiesti per l’assistenza di un soggetto affetto da grave disabilità, il lavoratore svolge attività diverse da quelle necessarie per l’assistenza del soggetto disabile. Sono ammesse ovviamente attività non direttamente collegate alla cura del disabile ma rappresentano un abuso attività totalmente estranee all’assistenza del familiare/convivente disabile.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia le prove di un abuso da parte di un dipendente può procedere con il licenziamento per giusta causa senza preavviso
Il datore di lavoro, nel pieno rispetto dello Statuto del Lavoratori e nel pieno rispetto della privacy del lavoratore, può legittimamente rivolgersi ad una agenzia investigativa. In questo caso le indagini vengono considerate come uno strumento di tutela del patrimonio aziendale. È quindi possibile commissionare ad una agenzia investigativa autorizzata un’indagine sul dipendente che si sospetta abbia commesso un abuso.
Crederpol Investigazioni e Sicurezza si occupa di indagini su abusi sulla legge 104. La nostra Agenzia, al termine dell’attività di investigazione, fornirà al cliente materiale video o fotografico che può essere presentato come prova i caso di causa civile nella causa di licenziamento. Inoltre l’investigatore potrà essere sentito come testimone e potrà presentare la sua relazione sul dipendente.
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